REGIME DI TRASPARENZA FISCALE NELLE SRL
Si parla di Regime di Trasparenza Fiscale quando la tassazione sul reddito della società è fissata imputando direttamente a ciascun dei soci (o socio) gli utili o le perdite generate, a prescindere dalla sua effettiva percezione. In pratica, prevede che tutte le persone che lavorano all’interno di una qualunque società di persone (il classico caso di una SRL – azienda di piccole dimensioni con un numero limitato di soci) vengano tassate in base ai redditi della società, indipendentemente se questi siano stato distribuiti o meno. I soci sono quindi tenuti a versare le relative imposte in base alla quota di partecipazione detenuta. L’obiettivo primario di questo tipo di imposizione sta nell’evitare la doppia imposizione del reddito. La trasparenza fiscale delle società di capitali è un regime fiscale opzionale ed è disciplinato dagli articoli 115 e 116 del DPR n. 917/86 (TUIR).
Come già spiegato in questo nostro articolo, la tassazione ordinaria nelle SRL avviene su due bisettrici. Da una parte le imposta sulle persone fisiche, dall’altra quella che ricade sull’utile dell’impresa (tolti stipendi, spese sostenute, dividendi dei soci etc etc), focalizzandosi sull’identità fiscale della società che ha prodotto il reddito. Al contrario, con il regime di trasparenza fiscale, il reddito prodotto dalla società è imputato trasversalmente a ciascun socio. Il regime di trasparenza in sintesi, è il regime di tassazione normale delle società di persone, che – rispettando alcuni requisiti – può essere esteso anche dalle SRL. Infatti, gli articoli 115 e 116 del TUIR, menzionano che possono usufruirne sia società di capitali di altre società di capitali (articolo 115 del DPR n. 917/86) ed SRL i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (articolo 116 DPR n. 917/86).
Per tali soggetti quindi, il regime di trasparenza fiscale è applicabile a seguito di una richiesta, esercitata dalla società entro il primo periodo d’imposta di efficacia della stessa e ha validità triennale, salvo rinnovo. Quest’opzione di regime di trasparenza fiscale è altresì applicabile anche alla piccola trasparenza, ex articolo 116 del TUIR. In particolare, tale opzione:
“È irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione Finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti”.
Perciò, una qualsiasi SRL con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che vuole adottare il regime di trasparenza dal 2023 (ed i successivi 3 anni), è tenuta a comunicarlo entro il 30 novembre 2023. L’esercizio del regime di trasparenza fiscale avviene attraverso la compilazione del quadro OP – Sezione III, del modello Redditi Società di Capitali. Vediamo adesso gli adempimenti che sia soci e società devono disporre per rientrare nella trasparenza fiscale.
OBBLIGHI DI UNA SRL PER LA TRASPARENZA FISCALE
Come anticipato, la SRL è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di adesione al regime di trasparenza fiscale. Tale opzione deve essere comunicata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Facciamo un esempio pratico per capirci: Se una SRL intende usufruire della trasparenza fiscale dall’anno prossimo (2024) sulla base del bilancio 2023, dovrà fare necessariamente richiesta entro il 30 novembre 2023. La mancata comunicazione – anche da parte di un unico socio – rende l’opzione inefficace, salvo il caso di SRL unipersonale (Risoluzione n. 361/E/2007).
OBBLIGHI DEI SOCI PER LA TRASPARENZA FISCALE
Ogni socio della società che vuole adottare il regime di trasparenza fiscale invece, deve comunicare alla società stessa questa volontà tramite raccomandata A/R. Sono a tutt’oggi escluse qualsiasi altra modalità e/o mezzo (come ad esempio la raccomandata a mano) al di fuori di quello espressamente previsto dall’Amministrazione Finanziaria. Nella lettera raccomandata il socio deve indicare la sua volontà, citando sia la società, sia la quota di partecipazione ed i relativi trienni di rendicontazione. Bisogna sottolineare che la mancata comunicazione – anche solo da parte di un socio. a tale volontà – rende di fatto inefficace l’opzione. In caso di SRL unipersonale (poiché la volontà dell’unico socio coincide con quella della società) non è richiesta la raccomandata da parte del socio. Questo in quanto risulta comunque soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell’unico socio di optare per la trasparenza.
Il regime di trasparenza fiscale – sebbene programmato per i susseguenti 3 anni – prosegue negli anni e nella rendicontazione tramite rinnovo automatico. Nel caso in cui, la società ed i soci volessero tornare al sistema fiscale ordinario, devono comunicarlo tramite indicazione specifica all’interno della dichiarazione dei redditi. Il principale effetto derivante dalla revoca dell’opzione riguarda l’obbligo di versamento degli acconti di imposta che torna a gravare, oltre che sui singoli soci, anche sulla società.
CONTATTACI PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Contattaci chiamando il nostro centralino o compilando il form sottostante.
Un operatore ti risponderà il prima possibile.
+39 011-5535789 (Italia)
+41 091-2520027 (Svizzera)
Il primo contatto permette di comprendere al meglio le necessità del cliente e di stilare un piano di azione mirato a soddisfare le sue esigenze.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU SIXTE GROUP
Business Development Solutions
Sixte Group
Sixte Group is a multidisciplinary reality that offers professional services for business development in six business sectors: Accounting, Legal, Finance, Business Strategies, International Strategies, Online Development.
Più di 35 anni di esperienza alle spalle.
Present in 5 continents, the Sixte Group Team aims at the growth and development of the business of its customers, in the six sectors of expertise with selected and highly qualified professionals in their areas of activity. A wide range of multidisciplinary services, according to standards of excellence in every place where we are present.
L’attività apportata da ogni professionista deriva da esperienze importanti e decennali, offerte come valore aggiunto per la crescita dei suoi associati e degli sviluppi di business per le aziende che si affidano a Sixte.