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SCS MONTE CARLO: COSTITUIRE UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA MONEGASCA

 

La SCS (conosciuta anche come Società in Accomandita Semplice) è una delle tipologie di società che è possibile costituire nel Principato di Monaco. E’ un’impresa di tipo commerciale ed è caratterizzata dalla presenza di due tipologie di soci: il primo è chiamato accomandatario e si occupa delle attività giornaliere della ditta, il secondo è definito accomandante e finanzia sostanzialmente il business. La SCS può essere creata da chiunque voglia trasferire il proprio business nel territorio monegasco. I vantaggi principali di Costituire una Società in Accomandita Semplice piuttosto che un’altra tipologia d’impresa commerciale sono sintetizzabili in tre punti chiave:

 

  • l’oggetto della ditta può essere di natura civile oltre che commerciale
  • il socio accomandatario può essere una persona giuridica e non solo fisica
  • i soci accomandanti hanno una partecipazione di natura confidenziale (i loro nominativi non sono divulgati).

Capitale iniziale e tempistiche di una SCS Monegasca

Per la Costituzione di una SCS la legge del Principato non prevede un capitale sociale minimo. Quindi, per inferenza, è libero e può essere definito dai partner nello statuto assieme alle sue modalità di pagamento. I relativi contributi possono essere sia in denaro, che natura (macchinari, immobili, etc.), oppure sotto forma di competenze e servizi. In cambio dei loro conferimenti, i soci ricevono un certo numero di azioni che attribuiscono loro il diritto di partecipare attivamente alla vita ed allo sviluppo della società, così come ricevere una quota degli utili ed eventualmente contribuire alle perdite. La denominazione dell’azienda deve includere i nomi di uno o più soci accomandatari, ma non quello del/dei socio/i accomandante/i ed essere preceduto dalla sigla SCS.

 

 

Costi e regole di una SCS monegasca

La Costituzione di una SCS prevede la presenza di minimo due partner (persone fisiche o giuridiche), di cui un socio attivo (o accomandatario) ed uno socio passivo o accomandante. Il loro numero massimo non è fissato dalla legge. I soci accomandatari hanno lo status di azionisti, sono considerati commercianti e sono responsabili solidamente per tutti i debiti della società. Gli accomandanti invece, non sono considerati commercianti e sono responsabili solamente per l’ammontare dei loro contributi. Il socio attivo ricopre la figura dell’amministratore delegato e  – nel caso ve ne sia più di uno  – la SCS sarà gestita dall’intero gruppo di soci accomandatari. Qualora però lo statuto preveda la gestione univoca, la società potrà essere diretta anche da un solo soggetto. I soci passivi invece non possono svolgere alcuna decisione a livello gestionale, neppure se in possesso di una procura (in caso contrario, sarà responsabile dei debiti allo stesso titolo del socio attivo).

Per quanto riguarda i costi iniziali di costituzione, ci sono da sostenere le spese notarili (pari a circa lo 0,9% del capitale), la tassa di registrazione e la tassa d’annunciazione della ditta sul Journal de Monaco (approx EUR 8,07 per riga – IVA esclusa). All’apertura di una SCS è obbligatorio redigere uno statuto che deve essere registrato poi all’ufficio del registro presso il Dipartimento dei Servizi Tributari. La registrazione è una condizione necessaria per evadere la “dichiarazione di attività economica” o la “domanda di autorizzazione” all’esercizio dell’attività d’impresa. Lo statuto deve essere redatto come atto a firma privata o come atto d’ufficio (atto notarile) e deve contenere le seguenti informazioni:

 

  • forma societaria
  • numero degli azionisti
  • durata dell”impresa che per legge non può superare i 99 anni
  • nome della società e sede legale
  • oggetto dell’azienda
  • importo del capitale sociale e valutazione di ciascun conferimento in natura
  • ripartizione tra azionisti e quote versate
  • data di fine anno fiscale
  • nomina del/i direttore/i delegato/i qualora i soci attivi decidano di affidare la direzione ad uno di loro
  • condizioni di gestione della società
  • deliberazioni da assumere da parte degli azionisti in assemblea
  • procedure per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni e maggioranze richieste per l’adozione delle deliberazioni

 

A queste possono essere aggiunte delle informazioni opzionali, come la modalità di trasferimento delle azioni o le regole di liquidazione della società. Ad esso deve anche essere allegata una procura speciale conferita ad un delegato (se applicabile). La sede legale della SCS dev’essere di regola stabilita e circoscritta in uffici commerciali, ma è anche possibile assegnare il domicilio di un socio attivo o – a determinate condizioni – presso una società di domiciliazione. La SCS è regolata in maniera specifica agli articoli 30 e seguenti del Codice del Commercio Monegasco.

Tassazione per una SCS Monegasca

L’imposta sugli utili è l’unica tipologia di tassazione prevista per le SCS ed il suo importo è uguale a quella delle altre tipologie societarie monegasche (come ad esempio la SARL o la SCA) ovvero il 33,33%. Tutte le aziende di nuova costituzione sono però esenti da imposizione fiscale per i primi due anni mentre per il terzo, quarto e quinto anno, usufruiscono di aliquote a tasso ridotto.

 

  • Per i primi 2 anni: 0% pagabile
  • 3° anno: imposta calcolata sul 25% dei profitti ridotti
  • 4° anno: imposta calcolata sul 50% dei profitti ridotti
  • 5° anno: imposta calcolata sul 75% dei profitti ridotti
  • 6° anno in poi: imposta calcolata sul 100% dei profitti ridotti

 

Tutte quelle ditte i cui profitti sono generati per oltre il 75% all’interno del territorio Monegasco, sono esenti dal pagamento delle tasse aziendali. Riguardo l’IVA il suo tasso è uguale a quello francese ed è pari al 19,6%.

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