GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ PRESENTI IN SVIZZERA: SOCIETÀ SEMPLICE, IN ACCOMANDITA, COOPERATIVA, ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE
Oltre alle quattro forme societarie più comuni e conosciute all’interno del territorio Elvetico, ovvero la Società Anonima (SA), a garanzia limitata (SAGL), a nome collettivo (SNC) e la Ditta Individuale, in Svizzera esistono altre forme giuridiche meno utilizzate ma non per questo meno importanti, di cui vale la pena dare uno sguardo.
SOCIETA’ SEMPLICE
La Società Semplice non è altro che un contratto tramite il quale due o più persone si riuniscono per conseguire un fine comune, mettendo insieme forze, lavoro e/o mezzi. Essa rientra nella categoria delle società di persone, di cui rappresenta la forma più semplice. Essendo dal punto di vista formale solamente una comunità di interessi, non è dotata di personalità giuridica e non deve avere necessariamente un proprio nome.
Spesso si Costituisce una Società Semplice quando si ha la necessità sviluppare uno scopo, o un’attività con una durata limitata nel tempo: l’esempio più comune in quest’ambito è la creazione di un consorzio edile, che si scioglie nel momento stesso in cui l’opera è finita. Tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per gli impegni dell’azienda (nel caso però in cui un socio agisca chiaramente in nome proprio si ha una limitazione della responsabilità). Riguardo le formalità, l’apertura di una Società Semplice non ha bisogno di nessuna forma/prassi speciale per essere creata e non può nemmeno esser iscritta al registro di commercio. Malgrado la semplicità estrema di questa tipologia contrattuale, viene comunque consigliato un contratto sociale scritto nel quale venga regolato in maniera vincolante la gestione e/o la suddivisione degli utili dalle parti.
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA
La Società in Accomandita rappresenta una tipologia societaria “secondaria” nell’economia Svizzera e non è utilizzata molto di frequente dagli investitori. La sua peculiarità principale, permette di raccogliere fondi senza il bisogno di coinvolgere nuovi membri nella direzione aziendale. Ricorrono solitamente alla Costituzione di una Società in Accomandita le EX società SNC o le Ditte Individuali.
I partner necessari la sua fondazione sono almeno due (tutte persone naturali) e sono divisi in due categorie: gli accomandatari (minimo uno) con responsabilità illimitata e gli accomandanti con responsabilità limitata. Quest’ultimi possono essere anche persone giuridiche: in tal caso però non possono dirigere la società, hanno diritti di controllo limitati e spesso hanno una partecipazione differente rispetto agli accomandatari per quanto riguarda utili e perdite. La Creazione di una Società in Accomandita ha inizio con la redazione di un contratto sociale tra i soci, a cui deve seguire l’iscrizione obbligatoria al registro di commercio ed alla cassa di compensazione dell’AVS. Il nome scelto deve essere verificato presso l’ufficio cantonale del registro di commercio.
SOCIETA’ COOPERATIVA
Anche la Cooperativa rientra nelle tipologie societarie Svizzere “secondarie”: il suo scopo primario è incentrato sull’obbiettivo e la Mission della cooperativa stessa, dove predomina l’aiuto reciproco: ne sono un esempio i gruppi d’acquisto o le cooperative di costruzione. Gli elementi che possono spingere verso la Costituzione di una Società Cooperativa (piuttosto che una forma differente), sono il diritto di partecipazione definito (vige la regola “una testa un voto”), la democrazia diretta e la trasparenza ad ogni livello della scala gerarchica. Le stesse caratteristiche – come il diritto di co-decisione – possono però risultare altrettanto scomode per la loro natura ed in quanto molto dispendiosi in termini i tempo. La Società Cooperativa è sconveniente per le transazioni societarie; inoltre a causa dell’assenza di un capitale societario (..e perciò di una base di credito) ha limitazioni di accesso nel mercato del capitale. Per costituire una Società Cooperativa sono essenziali almeno sette soci, numero che può anche ridursi in un secondo momento rischiando però così di incorrere in una denuncia di scioglimento. Tutti i partner possono essere persone giuridiche o fisiche.
Come anticipato non è previsto un capitale sociale minimo ma – se ve ne fosse uno – ogni socio dovrà assumersi una quota di esso con valore nominale fisso. La responsabilità è limitata al patrimonio della cooperativa, quindi non viene intaccato il patrimonio personale. Sono necessari anche tre amministratori (scelti tra i partner) che costituiranno l’organo di amministrazione, obbligato a tenere un elenco aggiornato dei soci ed i loro dati, al quale vanno aggiunti un’assemblea generale ed un organo di controllo. E’ obbligatoria l’iscrizione al registro di commercio, la denominazione è di libera scelta con l’aggiunta della sigla “società cooperativa”.
ASSOCIAZIONE
Per la gestione di una qualsiasi attività (anche commerciale), può essere adoperata anche la forma giuridica dell’Associazione che però ha il vincolo di perseguire uno “scopo ideale” e quindi non di lucro (fattore che in molti casi limita il management dell’attività stessa). Per la Costituzione di un’Associazione, servono due persone (persone fisiche e/o giuridiche) e non è obbligatorio un capitale iniziale minimo. La responsabilità dei soci nei confronti dei debiti è limitata, dato che l’associazione gode di personalità giuridica propria. Attraverso una prima assemblea costitutiva – che ha il compito di nominare il comitato direttivo, l’organo di revisione e approvare gli statuti – si istituisce un’Associazione. I rispettivi organi necessari sono l’assemblea sociale e la direzione (almeno un socio), con l’obbligo di iscrizione nel registro di commercio.
FONDAZIONE
Ultima ma non meno importante, la Fondazione. La si utilizza nel momento in cui si voglia rendere autonomo un patrimonio e destinarlo ad un preciso scopo; non si presta tuttavia (come l’associazione) ad una forma giuridica di un’impresa in senso stretto. Ha una personalità giuridica propria – status che dal 1° gennaio 2016 si ottiene tramite iscrizione obbligatoria al registro di commercio – ed agisce attraverso il consiglio di fondazione. La Costituzione di una Fondazione avviene principalmente in due modi: Tramite atto pubblico o per disposizione di ultima volontà. Essenziale altresì per lo scopo stesso della Fondazione è la volontà del fondatore (definita nell’atto costitutivo), oltre che l’osservanza di tale scopo, assicurata da un differente ente pubblico (come la confederazione, il cantone) a seconda del fine e del tipo di fondazione.
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